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STATUTO

ART. 1 - Denominazione
E’ costituita, ai sensi del D. Lgs. 3/07/2017, n. 117 (in seguito CTS Codice Terzo Settore) e, in quanto compatibile, del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, un’associazione avente la seguente denominazione: “OverArt Associazione Culturale E.T.S.”, Associazione culturale per la promozione delle
Arti giovanili;

ART. 2 - Sede
L'Associazione ha sede legale in Milano, viale Tunisia, n. 6 (20124) Milano.

ART. 3 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 4 - Scopi
L'Associazione è apolitica, apartitica e aconfessionale, non ha scopo di lucro e non può distribuire utili né direttamente né indirettamente. Le finalità dell'associazione si esplicano soprattutto nell'ambito dello Stato italiano. L’Associazione ha per fine primario la promozione e la divulgazione, delle arti, della cultura e del “pensiero” in genere (arti visive, musica, teatro, letteratura ecc.) con particolare interesse nei confronti delle Arti Visive (pittura, scultura, fotografia, videoart, installazioni ecc.). Si dedicherà all’attività di promozione di periodi storici di grande interesse delle arti visive, con particolare riferimento ai giovani artisti, provenienti da Accademie e non; l'Associazione ha per scopo la tutela, la promozione e la valorizzazione di giovani artisti provenienti da accademie italiane ed internazionali, selezionati da una commissione di esperti (Comitato Scientifico) nominati dall'Associazione stessa: tali esperti saranno Soci appartenenti all’Associazione stessa od anche consulenti esterni. I giovani artisti selezionati dall’associazione possono cimentarsi nelle discipline artistiche di cui sopra e di ogni altra manifestazione innovativa ed avanguardista. Per promuovere e valorizzare gli artisti l’associazione organizzerà mostre, eventi, progetti, festival, aste e promuoverà contatti fra persone, enti, istituzioni, aziende, organizzazioni ed associazioni. L’Associazione, inoltre, potrà elargire borse di studio o premi agli artisti più meritevoli o fare donazioni anche ad associazioni benefiche ed istituzioni pubbliche.
Inoltre, l'Associazione si impegna a promuovere il Parco dell’Arte ed il Museo dei giovani Artisti dell’Idroscalo di Milano, organizzando mostre, eventi, aste e progetti finalizzati all’implementazione di tali Musei ed anche alla promozione dell’Idroscalo quale simbolo di perfetta simbiosi tra Arte e Natura.
Altro importante obiettivo è la realizzazione di una casa dell’arte e degli artisti atto alla promozione e allo scambio culturale di ogni forma d'arte. In tal senso si prefigurano iniziative nelle quali si confronteranno gli artisti anche di diverse discipline, il mondo della cultura in genere e degli appassionati e/o neofiti che si
vogliono avvicinare al mondo delle arti e della cultura. In tale spazio sarà possibile sviluppare anche attività commerciali, il cui ricavato sarà messo a disposizione di tutte le attività di promozione di cui sopra.


L’Associazione reperirà le proprie risorse finanziarie attraverso le quote sociali (stabilite a maggioranza dai soci fondatori), attraverso donazioni, reperimento di sponsor, vendita delle opere acquistate dagli artisti, realizzazione di materiale cartaceo e on-line e con altre iniziative non in contrasto con quanto previsto dalla
legislazione (normativa) in materia. Eventuali donazioni dovranno essere approvate a maggioranza dai soci. E’ anche prevista la possibilità di ottenere finanziamenti per particolari attività in forma di “prestito soci”, operazione che dovrà essere votata a maggioranza. L'Associazione al fine di realizzare le sue finalità intende anche sviluppare l’attività di commercializzazione delle opere degli artisti nel mercato (attività atta anche ad
aiutare la sopravvivenza economica degli stessi) ed intende favorire il rapporto culturale tra il pubblico (con particolare attenzione ad un pubblico di neofiti) e gli artisti stessi; pertanto, al fine di raggiungere i suddetti scopi, potrà effettuare le seguenti attività:
• promozione dell’attività degli artisti prescelti con i mezzi di supporto già citati e con la vendita delle loro opere;
• attività di supporto finanziario, di formazione e di informazione, istituzione di borse di studio e premi in favore di artisti che si rivelino particolarmente meritevoli, possibili donazioni ad enti pubblici e privati; - attività culturali: mostre, fiere, incontri, convegni, esposizioni, festival, aste, congressi, simposi ed eventi in genere conferenze, dibattiti, seminari, premi d’arte, proiezioni di film e documenti vari;
• attività editoriale (con esclusione dell'attività di pubblicazione di quotidiani): Redazione e pubblicazione di riviste, bollettini, giornali, libri, opuscoli, atti di convegni, di seminari, studi e ricerche, materiale didattico su qualsiasi supporto (canali tv, internet, e qualsiasi altro mezzo audiovisivo); redazione di Cataloghi e pubblicazioni relative al patrimonio artistico dell'Associazione stessa; pubblicazione di libri, film, cortometraggi, medio metraggi, lungometraggi, videoart e documentari;
• creazione di un sito che permetta di informare il pubblico circa la mission dell’associazione, gli eventi in essere e quelli già organizzati e che promuova l’attività degli artisti sponsorizzati dall’associazione; - creazione di una
collezione di proprietà dell’associazione stessa che testimoni l’impegno e l’attività sociale svolta. Le attività di cui sopra potranno essere espletate attraverso tutti gli strumenti e i
media che la moderna dotazione e gli specialisti presenti sul mercato, mettono a disposizione. Inoltre, l’Associazione per il raggiungimento dei suoi scopi potrà tra l’altro:
a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'acquisto di beni mobili ed immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
b) partecipare ad Associazioni, Enti ed Istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle dell'Associazione;
c) patrocinare le manifestazioni che possano favorire la conoscenza dell'Associazione "OverArt" e del suo patrimonio culturale;
d) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, e sempre senza scopo di lucro, attività di commercializzazione delle opere degli artisti, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere, ai mezzi televisivi, internet, ed a quello degli articoli accessori di pubblicità;
e) svolgere ogni altra attività idonea ed opportuna per il perseguimento delle proprie finalità;
f) stipulare contratti con gli artisti, contratti che regolino il rapporto tra l’Associazione e gli Artisti stessi.

ART. 5 - Soci
Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini italiani e stranieri di accertata moralità la cui domanda di iscrizione all’associazione, presentata nei modi previsti dal presente statuto, sia stata accettata dal Consiglio Direttivo. Tale domanda scritta dovrà contenere un curriculum professionale del candidato ed eventuali mansioni che lo stesso è disposto a svolgere all’interno dell’Associazione, al fine di apportare valore e utilità alla stessa.

ART. 6 - Soci ed Enti Confederati
I Soci si dividono in:
- Soci Fondatori: sono i promotori dell’Associazione che hanno partecipato alla sua costituzione.
- Soci ordinari e Soci sostenitori (Amici di OverArt): Tali soci verranno selezionati in funzione dell’utilità che potranno apportare per la crescita e prosperità dell’associazione, il loro voto varrà uno per ogni socio e la quota associativa annuale sarà la medesima di quella stabilita per i soci fondatori.
- Soci onorari: Il Consiglio Direttivo può nominare soci onorari coloro che abbiano acquisito particolari benemerenze nel campo dell'arte ovvero che abbiano contribuito in modo sostanziale alla realizzazione degli scopi associativi. I soci onorari non sono tenuti al pagamento della quota associativa. L’associazione è disciplinata da un uniforme rapporto associativo volto a garantire l'effettività del rapporto medesimo, prevedendo, espressamente, anche per gli associati di minore età, il diritto di voto. Relativamente alla totalità dei soci si prefigura la possibilità di avere in comodato d’uso (prestito/giacenza), per periodi stabiliti dal Consiglio Direttivo, opere degli artisti dell’associazione, ed anche di commissionarne di nuove a prezzi agevolati e, comunque, di partecipare alle attività culturali di OverArt, previo l’eventuale pagamento di una quota annuale o anche episodica.
Enti Confederati: non sono Soci e sono le altre organizzazioni non lucrative, nazionali ed internazionali, che chiedono di essere ammesse quali Affiliati all’Associazione per mero scopo di collaborazione e coordinamento delle rispettive attività.

ART. 7 - Ammissione Soci
La domanda di ammissione a socio deve essere proposta per iscritto. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello statuto sociale e la relativa disciplina nonché ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo o dall'assemblea. Su ciascuna domanda si pronuncia il Consiglio Direttivo. Avverso il diniego di adesione è ammesso reclamo entro 30 giorni dalla sua comunicazione tramite istanza presentata al Presidente dell'Associazione, che ha cura di portare la questione all'attenzione della prima assemblea utile. All’atto dell’ammissione il socio dovrà versare la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.
La qualità di socio è inalienabile ed intrasmissibile e cessa per recesso o per esclusione.
Per i soci ordinari, sostenitori e onorari è ammessa l’iscrizione attraverso il sito web dell’Associazione previo versamento del contributo associativo.

ART. 8 - Quote associative
Il Consiglio Direttivo stabilisce con propria delibera la misura delle quote annuali dovute all'associazione dagli associati. La quota iniziale è fissata in annuali euro 300,00 (trecento).

ART. 9 - Iscrizione a socio
L'iscrizione a socio vale per l'annata in corso e si intenderà tacitamente rinnovata per l'anno successivo qualora il socio stesso non presenti una formale comunicazione scritta di dimissioni almeno 60 giorni prima della fine dell'anno.

ART. 10 Esclusione dei soci
La qualità di socio si perde:
a) per dimissioni presentate nei modi previsti dall'art. 9 (nove);
b) per morosità, che potrà essere dichiarata dal Consiglio Direttivo successivamente al primo marzo di ogni anno;
c) per espulsione, deliberata dall'assemblea Generale dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.
d) Chi per qualsiasi causa cessa la qualità di socio perde ogni diritto relativo, ma non è esonerato dagli impegni assunti.

ART. 11 - Diritti e doveri sociali
Gli associati hanno diritto a:
- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
- frequentare i locali dell’associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
- prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.
Gli associati hanno l’obbligo di:
- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa annuale secondo l’importo, modalità e termini stabiliti dal Consiglio
L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed in regola con ilversamento della quota sociale per l'anno in corso.

ART. 12 - Comunicazioni
Ciascun socio riconosce ed accetta la posta elettronica quale mezzo di comunicazione diretta tra associazione e soci. Il socio riconosce che l’indirizzo di posta elettronica indicato dal socio stesso iscrivendosi all’Associazione e/o alla mailing list costituisce domicilio eletto ed accetta di ricevere ogni comunicazione relativa alle attività dell’Associazione allo stesso indirizzo e-mail assumendosene ogni rischio in relazione al suo corretto funzionamento. Il socio riconosce ed accetta che qualsiasi comunicazione relativa alle attività dell’Associazione trasmessa mediante posta elettronica si considera ricevuta alla data in cui la comunicazione è elaborata dal server. Il socio riconosce la facoltà che il Presidente e il Consiglio di Direzione propongano delibere e progetti urgenti, non attraverso convocazione dell’Assemblea, ma per consultazione attraverso posta elettronica, a maggioranza del 51% (cinquantuno per cento) del Consiglio Direttivo. Il socio riconosce altresì, relativamente a tali delibere urgenti, l’obbligo di voto entro due giorni dall’invio della comunicazione per posta elettronica. Solo nel caso di mancanza di copertura finanziaria dei progetti ed in assenza di sponsor/finanziatori accertati, tali operazioni si potranno effettuare a maggioranza almeno del 70% (settanta per cento) dell’Assemblea.

ART. 13 - Albo e Sito web
I soci riconoscono ed accettano quale albo dell’Associazione il suo sito web. Tale albo rappresenta il mezzo con cui l’Associazione rende pubbliche le comunicazioni sociali secondo le indicazioni dello Statuto.

ART. 14 - Libri sociali
L’associazione deve tenere i seguenti libri:
- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo, ove istituito.
Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi, a semplice richiesta, da far pervenire via e-mail al Consiglio Direttivo. Il diritto di esame avverrà entro il trentesimo giorno dall’accoglimento della richiesta, a spese del richiedente.

ART. 15 - Entrate
Le entrate dell’Associazione per il conseguimento dei propri scopi sono costituite:
a) dalle quote di associazione versate dai propri soci nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo e da qualsiasi altro apporto finanziario da parte degli stessi;
b) da contributi o elargizioni di persone fisiche e giuridiche, nonché di enti pubblici e privati; tali contributi, per disposizione dell'oblatore, possono avere una destinazione specifica;
c) da eventuali erogazioni liberali, donazioni e lasciti di qualsiasi natura;
d) dall’eventuale ricavato delle attività di commercializzazione delle opere, di quelle editoriali, dall’organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse ovvero dalla prestazione di servizi, in conformità agli scopi perseguiti ed anche nei confronti di terzi;
e) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.
f) i proventi delle iniziative deliberate dagli Organi Direttivi;
g) dall’apporto di finanziamenti e prestiti (episodica/saltuaria) degli Associati tutti, deliberata a maggioranza dall’Assemblea.

ART. 16 – Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
a) da tutte le opere d’arte (tele, sculture, installazioni, ecc.) comprate o donate all'Associazione;
b) dagli eventuali beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;
c) da eventuali fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio;
d) dai conferimenti come determinati in sede di costituzione;
e) dalle quote associative versate dai soci;
f) dai contributi liberi offerti tanto da soci quanto da terzi. Tali contributi, per disposizione dell'oblatore, possono avere una destinazione specifica;
g) dai contributi ed i finanziamenti stanziati con tale destinazione da Enti Pubblici o Privati.

Il patrimonio dell’associazione – comprensivo anche di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Il Presidente ed il Consiglio Direttivo decidono sulla migliore utilizzazione del patrimonio e su eventuali investimenti realizzabili con parte degli stessi, nonché sulla destinazione delle rendite.

ART. 17 - Esercizio finanziario e Bilancio di esercizio
L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. il Consiglio Direttivo redige il rendiconto di cassa, o in alternativa, gli altri documenti, tra cui rendiconto patrimoniale, economico-gestionale e finanziario e l’eventuale relazione di missione previsti dal Codice del Terzo Settore in caso di superamento dei limiti previsti dallo stesso Codice. Il rendiconto e documenti annessi, vengono approvati dall’Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce. Il bilancio è depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore (R.U.N.T.S.) a cura del Consiglio Direttivo. È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ART. 17-bis Bilancio sociale e informativa sociale
Nel caso i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, dovessero superare i limiti previsti dalla normativa vigente, l’Associazione ha l’obbligo di pubblicare e tenere aggiornati nel proprio sito internet, il bilancio sociale, gli eventuali emolumenti, o compensi attribuiti, a qualsiasi titolo, ai componenti il Consiglio Direttivo, l’organo di controllo, ai dirigenti e agli associati;

ART. 18 - Organi
Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Presidente Onorario, se nominato;
- il Vice-Presidente, se nominato;
- il direttore generale, se nominato o assunto;
- il tesoriere.
- L’organo di controllo e/o il revisore legale dei conti, se istituiti.

Tutte le cariche sono gratuite, tranne quella di direttore generale e dell’organo di controllo, se nominati. Il Direttore Generale: sarà eventualmente eletto o nominato con decisione adottata a maggioranza del Consiglio direttivo.

ART. 19 - Assemblea
L'Assemblea è costituita da tutti i soci che sono in regola con l'iscrizione e con i relativi pagamenti. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto patrimoniale, economico e finanziario e per gli altri adempimenti eventualmente indicati nell'avviso di convocazione. L’Assemblea è inoltre convocata ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richieda almeno il 51% dei soci aventi diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria delibera:
a) sulle relazioni del Consiglio Direttivo in relazione alle attività svolte e da svolgere;
b) sul rendiconto patrimoniale e finanziario dell'esercizio chiuso;
c) sull'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo;
d) sull'esclusione dei soci;
e) su eventuali altri argomenti che il Consiglio Direttivo ritenga di sottoporre all'Assemblea;
f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del CTS e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
g) sul soggetto incaricato della revisione legale dei conti se previsto;

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, nonché sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del fondo comune, nonché sul cambiamento della forma associativa e trasformazione dell’associazione in società di persone o di capitali. Ciascuna Assemblea è validamente costituita in prima convocazione, qualora sia presente almeno la metà dei soci aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, da svolgersi almeno 24 (ventiquattro) ore dopo, qualunque sia il numero dei presenti. L'Assemblea decide a maggioranza dei presenti, ad eccezione della modifica dello Statuto per la quale occorre la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del suo patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati. Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea solo da altro socio munito di eegolare delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di tre deleghe. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervento all’Assemblea. Il diritto di voto in assemblea, infine, spetta a tutti i membri del corpo associativo che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

ART. 20 - Comitato scientifico
Il Comitato Scientifico è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) componenti che verranno eletti dal Consiglio Direttivo. Potranno far parte del comitato scientifico personaggi di sicura competenza, anche non soci dell’associazione, reperiti tra:
1) soci fondatori;
2) galleristi; critici d'arte e grandi collezionisti;
3) artisti;
4) esperti in comunicazione;
5) soci sostenitori.

ART. 21 - Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove Consiglieri, secondo quanto determinato dall'assemblea all'atto della nomina e durano in carica tre anni. Possono essere rieletti. Qualora durante il triennio venissero a mancare per qualsiasi motivo uno o più Consiglieri elettivi, questi verranno sostituiti dall'assemblea nella sua prima riunione. I membri così eletti entreranno a loro volta in carica e vi  resteranno sino a quando vi sarebbero rimasti coloro che essi hanno sostituito. Se venisse a mancare, invece, più della metà dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto ed i membri rimasti in carica procederanno entro due mesi da tale stato di fatto alla convocazione dell'assemblea dei soci per le nuove elezioni del Consiglio stesso. In tale periodo sarà compito del Presidente gestire l’attività dell’associazione per il lavoro ordinario. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina (o entro lo stesso termine una volta istituito), devono chiederne l'iscrizione nel R.U.N.T.S., indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del CTS, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o
congiuntamente. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. I componenti del Consiglio Direttivo che non interverranno senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive, potranno essere dichiarati decaduti dalla carica. La perdita dello status di Associato determina, automaticamente, la cessazione della carica di membro del Consiglio Direttivo, qualora da questi ricoperta.

ART. 22 – Vigilanza
Il Consiglio Direttivo è l’organo di gestione e di vigilanza sul rispetto delle regole dell’associazione, è dotato di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare gli scopi statutari in armonia quindi con gli scopi/obbiettivi dello Statuto associativo e con le deliberazioni dell'assemblea generale dei soci tutti; fra l'altro è responsabile dell'amministrazione sociale, approva e sottopone all'assemblea i rendiconti; decide sulle domande di ammissione di nuovi soci; stabilisce la misura delle quote annuali; indice e patrocina manifestazioni; sovrintende al lavoro degli uffici qualora questi siano stati costituiti e ne assume, nomina e licenzia il personale, stabilendone le mansioni e le remunerazioni. Il Consiglio delibererà la nomina di un Comitato Tecnico (scientifico) di esperti d'arte i cui membri potranno anche non essere soci.

ART. 23 - Presidente del Consiglio Direttivo
Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea. Egli esercita tutti i più ampi poteri di iniziativa necessari al buon funzionamento amministrativo, gestionale e promozionale dell'Associazione. Egli cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri
organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione.
Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi. Egli agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati. Egli cura il funzionamento amministrativo dell'Associazione, nei limiti delle competenze e dei poteri eventualmente delegategli dal Consiglio Direttivo. Controlla che il Consiglio Direttivo persegua gli obiettivi dell’associazione come da statuto. Egli ha facoltà di prendere decisioni autonome al fine di sveltire le procedure decisionali dell’associazione nei casi nei quali servano decisioni tempestive, soprattutto in relazione agli eventi (Mostre) che l’associazione
promuoverà, purché queste non coinvolgano l’associazione in significativi investimenti di denaro. In caso di assenza del Presidente, il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente Onorario o, qualora anche questi mancasse, dal Consigliere più anziano d'età.

ART. 24 – Riunioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato per gravi motivi. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
- eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
- deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- promuovere, singolarmente e congiuntamente l'attività dell'associazione presso
singoli soggetti, enti pubblici e privati;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e straordinariamente quando lo ritenga opportuno il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri. Gli avvisi di convocazione verranno diramati dal Presidente anche a mezzo posta elettronica, almeno otto giorni prima di ciascuna riunione. L'adunanza sarà in ogni caso regolarmente costituita, pur in assenza di formale convocazione, in caso di presenza di tutti i suoi membri. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente oppure, in sua assenza, dal Presidente Onorario o, qualora questi mancassero, dal Consigliere più anziano d'età. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede. I componenti del Consiglio Direttivo che non interverranno senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive, potranno essere dichiarati decaduti dalla carica.

ART. 25 Organo di Controllo
L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8/06/2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito Registro. L’organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 26 Revisione legale dei conti
Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l’associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro e dura in carica per un triennio.

ART. 27 Volontari
I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del D.Lgs. 3/07/17 n. 117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L’associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 28 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo
In caso di estinzione o scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell’organo associativo competente. L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 29 Rinvio
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D. Lgs. 3/07/17, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

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